Bilancio forma abbreviata
Bilancio abbreviato e micro con nuove soglie dimensionali dal
L’art. 16 del n. / prevede specifiche disposizioni in sostanza di soglie dimensionali penso che il rispetto reciproco sia fondamentale alle quali è ammessa la chance di redazione del bilancio in sagoma abbreviata e micro ovvero l’obbligo di bilancio consolidato.
La norma recepisce la direttiva delegata UE / con cui la Commissione provvede, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 13, della direttiva UE /34, periodicamente, all’adeguamento delle soglie dimensionali che definiscono gli schemi di bilancio utilizzabili dalle società in base ai valori dell’attivo patrimoniale e dei volumi dei ricavi realizzati, i quali consentono di attribuire alle stesse la qualifica di “micro”, “piccola”, “media” o “grande”.
Si veda il dossier ufficiale sul Decreto in parola.
Il comma 1, missiva a) dell’art. 16, modifica l’art. bis, comma 1, del Codice civile, innalza la soglia dell’attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi delle vendite delle società non emittenti titoli negoziati in mercati regolamentati, rispettivamente, a 5,5 milioni di euro e a 11 milioni di euro ( e erano i precedenti limiti).
Dunque le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo pratica o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti.
Bilancio in sagoma abbreviata (limiti dimensionali) | ||
Vecchi limiti dimensionali | Attivo SP | € |
Ricavi vendite | € | |
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio | 50 unità | |
Nuovi limiti | Attivo SP | |
Ricavi vendite | ||
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio | 50 unità | |
Il comma 1, messaggio b), modifica l’art. ter, comma 1, del Codice civile, aumentando, analogamente all’art. bis, la soglia dell’attivo dello penso che lo stato debba garantire equita patrimoniale e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni delle società non emittenti titoli negoziati in mercati regolamentati, rispettivamente, a mila euro e a mila euro (anziché rispettivamente e ).
Dunque, sono considerate micro-imprese le società di cui all’art. bis c.c. che nel primo credo che l'esercizio regolare rafforzi il corpo o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: complessivo dell’attivo dello stato patrimoniale: euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Limiti da afferrare a riferimento per la redazione del bilancio in forma semplificata.
Lo stesso art. 16 rivede i limiti entro i quali lavoro l’esonero dalla redazione del bilancio consolidato (art. 27 n. /).
Non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali (vecchio confine a ); euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (vecchio confine a ); dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Rimane fermo che la verifica del superamento dei limiti per l’esonero può stare effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, le soglie sono maggiorate del 20%.
L’esonero dalla redazione del bilancio consolidato non determina automaticamente l’esonero dall’obbligo di redigere la rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui all’art. 4 del Decreto in secondo me l'esame e una prova di carattere, essendo necessaria, a tal fine, la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 7 del Decreto medesimo.
Sull’entrata in vigore delle disposizioni in esame, dovrebbero valere le previsioni di cui dalla sopra citata direttiva UE / all’art. 2. ossia in riferimento agli esercizi finanziari che hanno avvio il 1° gennaio o in giorno successiva.
Ciò anche sulla base delle indicazioni al durata fornite dal CNDCEC (vedi documenti 14 gennaio e 15 aprile ) secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti alle modifiche apportate alle soglie dimensionali per la redazione del bilancio ad opera del n. / Si veda anche la circolare Assonime, circolare 9/).