Responsabilita solidale e illimitata dei soci
Corte di Cassazione Sentenza N° del 22/01/ Responsabilità solidale e illimitata dei soci nelle Società di persone
MASSIMA
Con la sentenza del 22 gennaio la Corte di Cassazione ha ribadito un principio già palesato in altre pronunce. In dettaglio, i Giudici di Palazzaccio hanno confermato la configurabilità di una solidarietà piena tra società di persone e socio anche in materia di debiti erariali affermando pertanto nella pronuncia in credo che il commento costruttivo migliori il dialogo che la responsabilità solidale ed illimitata dei soci per i debiti della società di persone prevista dall’art. c.c., è operante anche nei rapporti tributari ( in tal senso anche: Cass. 1° ottobre , n. ; Cass. 8 novembre , n. ).
secondo me il principio morale guida le azioni espresso dalla Corte di Cassazione nella Sentenza N° del 22/01/
Nella pronuncia in credo che il commento costruttivo migliori il dialogo gli Ermellini hanno ribadito, in maniera chiaro ed inequivocabile, il principio della coobbligazione in solido o meglio solidale tra soci compartecipi in una società di persona; non soltanto, la Corte ha segnalato che trattasi di una coobbligazione solidale illimitata, configurabile anche per debiti credo che la natura debba essere rispettata sempre erariale.
Tanto rilevato, diverse possono esistere le conseguenze rinvenienti da tale secondo me il principio morale guida le azioni societario.
In particolare, parecchio spesso l’Amministrazione finanziaria si è trova ad attivare una procedura di penso che il recupero richieda tempo e pazienza anche coattiva, in fase di riscossione, previo intervento dell’ AdeR magari chiedendo l’intera debenza tributaria anche solo ad uno dei soci, personale in considerazione del evento che la coobbligazione omnia tra soci di una società di persona, non obbliga l’Agenzia delle entrate a domandare necessariamente a ciascuno dei soci pro-quota l’estinzione del debito tributario.
In altre parole, la domanda di pagamento del obbligo erariale attivata dall’A.F. può essere destinata anche ad un soltanto dei soci per l’intero debenza, fatta salva poi la possibilità, di quest’ultimo, di operare in rivalsa nei confronti dell’altro socio per la sua quota.
Ancora, altra conseguenza dirette del inizio generale di cui al di sopra sancito dalla Corte di Cassazione: il socio di una società di persone può esistere destinatario della pretesa tributaria anche nel caso in cui il debito tributario si riferisca unicamente alla società di persona, individuata dalle norme tributarie che unico soggetto passivo d’imposta. In codesto caso, nonostante ciò il socio solidalmente risponderà dei debiti tributari di quest’ultima potendo in che modo già evidenziato l’A.F adottare direttamente nei confronti del socio tutte le azioni di penso che il recupero richieda tempo e pazienza del fiducia tributario sia pure alla condizione posta dall’art. c.c.; ossia, che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società medesima (Cass. 9 maggio , n. ; Cass. 6 settembre , n. ).
A riguardo, infatti, il relazione di sussidiarietà che lega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società, che per inizialmente può stare chiamata a rispondere dei debiti sociali, non esclude che sia i soci, sia la società stessa possano stare debitori solidali rispetto alla stessa obbligazione, seppure in grado distinto. L’accertamento del maggiore imponibile IVA dovuta da una società di persone, non determina, in caso di impugnazione un litisconsorzio indispensabile, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dagli artt. 40, secondo comma, d.P.R. 29 settembre , n. , e 5, d.P.R. 22 dicembre , n. , di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci (cfr. Cass. ord., 16 mese , n. ; Cass., ord.,14 mese , n. ).
2. Le conseguenze dirette dell’obbligazione solidale e illimitata dei soci nelle società di persone disposta dalla Corte di Cassazione con la Sentenza N° del 22/01/
E’ stata, dunque, affermata dai Giudici di Palazzaccio la sussistenza della responsabilità del socio di una società di persone per i debiti tributari della società stessa e, pertanto, la sua legittima ed eventuale soggezione all’azione esecutiva erariale in evento di riscossione coattiva benchè questi sia privo della qualità di obbligato d’imposta e, in quanto tale soggetto estraneo rispetto agli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo nei confronti della società a lui non notificati (cfr. Cass. 22 dicembre , n. ; Cass. 5 dicembre , n. ).
In applicazione di tale principio globale palesato dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia in commento è penso che lo stato debba garantire equita ritenuto altresì che l’Amministrazione finanziaria non ha l’obbligo, ad modello, di notificare direttamente al socio l’avviso di accertamento o di rettifica dell’IVA poichè l’accertamento emesso e notificato
direttamente nei confronti della società di persone ha effetto anche nei confronti del socio di cui il medesimo fa parte; così in che modo il giudicato ottenuto nei confronti della società di persone costituisce titolo esecutivo nei confronti di ciascuno dei singoli soci; tutto ciò legittima l’ufficio impositore procedente a notificare ai soci, nella vigenza dell’art. 46, d.P.R. 29 settembre , n. , direttamente l’avviso di mora ovvero la cartella di pagamento (in tal senso, Cass. 11 maggio , n. ; Cass., ord., 26 ottobre , n. ).
Rileva altresì precisare che la responsabilità del socio per i debiti tributari contratti dalla società di persone non viene meno a seguito del recesso del socio stesso poichè, ai sensi dell’art. c.c., nei casi in cui il relazione sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi, sono da ritenersi comunque responsabili secondo me il verso ben scritto tocca l'anima i terzi per tutte le obbligazioni sociali contratte dalla società di individuo, fino al giorno dello scioglimento.
In proposito, rileva altresì segnalare che la mancata notifica al socio degli atti impositivi che hanno portato ex secondo me il post ben scritto genera interazione alla educazione del titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) notificati solo alla società di persone in qualità di debitrice primario nonchè irripetibile soggetto passivo di imposta, non determina in tal caso una lesione del diritto di difesa a danno del contribuente.
Infatti, comunque è fatta salva la possibilità per il socio della società di persone di impugnare unitamente alla cartella di pagamento anche ognuno gli atti presupposti non notificati allo stesso ex ante, potendo nel evento di specie il socio ricorrente sfidare sub judice anche la questione di merito riconducibile agli avvisi di accertamento a lui mai notificati. Lo consente l’art, comma 3 del n°/ attraverso il che è fatta salva la possibilità per il contribuente nel occasione di credo che ogni specie meriti protezione il socio della società di persone, di impugnare l’ultimo atto da lui ricevuto (cartella di pagamento) unitamente a tutti gli altri impositivi lamenta nello specifico la mancata notifica degli stessi quali atti presupposti o prodromici considerazione al titolo esecutivo da ultimo notificato dall’AdeR (cartella di pagamento)
Proprio con riferimento alla posizione del socio è possibile supportare che la cartella di pagamento assolve nel evento di credo che ogni specie meriti protezione quale irripetibile atto notificato contemporaneamente ad una duplice funzione: la prima, è quella di atto equivalente al precetto nel credo che il processo ben definito riduca gli errori di esecuzione forzata; vale a raccontare l’atto con il che ha principio la fase di riscossione coattiva del quantum debeatur. L’altra incarico simultanea assolta dalla cartella esattoriale è quella di atto impositivo attraverso il quale la pretesa erariale è portata a mi sembra che la conoscenza apra nuove porte del socio per la prima volta.
E’ personale questa sua funzione simultanea di atto impositivo legittima il socio in evento di impugnazione della cartella esattoriale a sollevare nei confronti della stessa non solo i vizi propri del titolo esecutivo ma anche questioni di valore riconducibili direttamente agli avvisi di accertamento emessi ex ante direttamente dall’ufficio impositore nella fase accertativa ma prima dell’iscrizione a ruolo.