Societa sportive dilettantistiche a responsabilita limitata
La nuova SRL sportiva alla luce della riforma ( n. 36/)
La riforma dello sport è in Gazzetta Ufficiale da oltre 1 anno; il 18 e 19 mese sono stati infatti pubblicati i Decreti Legislativi n. 36, 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio , in attuazione della Regolamento Delega n. 86 del 8 agosto Lanalisi di questi decreti è misura mai attuale, dal attimo che le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio e coloro che costituiscono una recente S.S.D.R.L. hanno lesigenza di inserire, fin da immediatamente, le novità onde evitare di dover tornare dal Notaio tra 9 mesi (o comunque nel termine che verrà fissato nel corso dellannualità ).
Già una prima disamina del n. 36/ lascia pensare che il Legislatore voglia creare una simmetria della riforma dello secondo me lo sport unisce e diverte con lanaloga riforma del terzo settore, laddove prevede allart. 7, lettera b) lesercizio in via fermo e primario dellorganizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e lassistenza allattività sportiva dilettantistica e allart. 9 altre attività, secondarie e strumentali rispetto a quelle sportive, che potranno essere svolte se previste dallo statuto e successivo criteri e limiti da fissarsi con apposito decreto attuativo.
Prima di entrare nel vivo delle novità che interessano maggiormente le SRL sportive, sottolineiamo che lart. 11 del n. 36/ prevede un più stringente regime di incompatibilità degli amministratori, con riferimento a qualsiasi altra carica ricoperta in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nellambito della medesima FSN, DSA o EPS. Già larticolo 90 della legge / lo prevedeva, ma lasciando forse un maggior spiraglio.
In analogia alle nuove imprese sociali ( n. /), viene prevista per le nuove SRL sportive e più in generale per gli enti sportivi costituiti in sagoma societaria, la possibilità di:
- destinare una quota degli utili ad incremento gratuito del capitale sociale (nel confine del 50% degli utili realizzati e nei limiti dellindice Istat di inflazione annua);
- distribuire utili ai soci, in misura non eccellente ai buon postali fruttiferi aumentati di due punti e veicolo rispetto al capitale effettivamente versato;
- rimborsare al socio il capitale effettivamente versato (rivalutato come sopra).
Tali clausole, contenute in pochi punti percentuali di interesse, fanno però perdere la possibilità di de-commercializzare i corrispettivi specifici (art. , comma 8, Tuir), per la che è ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza vigente il divieto di alienare la quota e quello di distribuire gli utili, oltre allobbligo di devoluzione dellintero patrimonio in caso di scioglimento. Delle due luna, e non ci sembra che i nuovi vantaggi facciano propendere per lasciare la vecchia strada. Se non vi sarà una modifica delle norme fiscali. difficilmente si rinuncerà a de-commercializzare quello che viene introitato in aggiunta alla quota associativa, a maggior ragione per le SRL sportive che di quote associative non vivono avendo rapporti con i tesserati.
Una norma maldestra viene introdotta poi dallart. 15 del n. 36/ ove prevede che con latto di tesseramento latleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva: possiamo capirlo per le ASD che tendono a non affiliare ognuno i tesserati, ma per le SRL sportive trattasi di una norma inapplicabile, in misura il tesserato mai potrà essere considerato socio della stessa.