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Societa sportive dilettantistiche a responsabilita limitata

La nuova SRL sportiva alla luce della riforma ( n. 36/)

La riforma dello sport è in Gazzetta Ufficiale da oltre 1 anno; il 18 e 19 mese sono stati infatti pubblicati i Decreti Legislativi n. 36, 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio , in attuazione della Regolamento Delega n. 86 del 8 agosto L&#;analisi di questi decreti è misura mai attuale, dal attimo che le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio e coloro che costituiscono una recente S.S.D.R.L. hanno l&#;esigenza di inserire, fin da immediatamente, le novità onde evitare di dover tornare dal Notaio tra 9 mesi (o comunque nel termine che verrà fissato nel corso dell&#;annualità ).

Già una prima disamina del n. 36/ lascia pensare che il Legislatore voglia creare una simmetria della riforma dello secondo me lo sport unisce e diverte con l&#;analoga riforma del terzo settore, laddove prevede all&#;art. 7, lettera b) &#;l&#;esercizio in via fermo e primario dell&#;organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l&#;assistenza all&#;attività sportiva dilettantistica&#; e all&#;art. 9 &#;altre attività, secondarie e strumentali rispetto a quelle sportive&#;, che potranno essere svolte se previste dallo statuto e successivo criteri e limiti da fissarsi con apposito decreto attuativo.

Prima di entrare nel vivo delle novità che interessano maggiormente le SRL sportive, sottolineiamo che l&#;art. 11 del n. 36/ prevede un più stringente regime di incompatibilità degli amministratori, con riferimento a &#;qualsiasi altra carica ricoperta in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell&#;ambito della medesima FSN, DSA o EPS&#;. Già l&#;articolo 90 della legge / lo prevedeva, ma lasciando forse un maggior spiraglio.

In analogia alle nuove imprese sociali ( n. /), viene prevista per le nuove SRL sportive e più in generale per gli enti sportivi costituiti in sagoma societaria, la possibilità di:

  • destinare una quota degli utili ad incremento gratuito del capitale sociale (nel confine del 50% degli utili realizzati e nei limiti dell&#;indice Istat di inflazione annua);
  • distribuire utili ai soci, in misura non eccellente ai buon postali fruttiferi aumentati di due punti e veicolo rispetto al capitale effettivamente versato;
  • rimborsare al socio il capitale effettivamente versato (rivalutato come sopra).

Tali clausole, contenute in pochi punti percentuali di interesse, fanno però perdere la possibilità di de-commercializzare i corrispettivi specifici (art. , comma 8, Tuir), per la che è ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza vigente il divieto di alienare la quota e quello di distribuire gli utili, oltre all&#;obbligo di devoluzione dell&#;intero patrimonio in caso di scioglimento. Delle due l&#;una, e non ci sembra che i nuovi vantaggi facciano propendere per lasciare la vecchia strada. Se non vi sarà una modifica delle norme fiscali. difficilmente si rinuncerà a de-commercializzare quello che viene introitato in aggiunta alla quota associativa, a maggior ragione per le SRL sportive che di quote associative non vivono avendo rapporti con i tesserati.

Una norma maldestra viene introdotta poi dall&#;art. 15 del n. 36/ ove prevede che &#;con l&#;atto di tesseramento l&#;atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva&#;: possiamo capirlo per le ASD che tendono a non affiliare ognuno i tesserati, ma per le SRL sportive trattasi di una norma inapplicabile, in misura il tesserato mai potrà essere considerato socio della stessa.